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Ossigenoterapia

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Medicina generale Pneumologia

Se in qualunque setting la saturazione di ossigeno (SaO2%) scende ad un valore inferiore a 92% è necessario ricorrere alla ospedalizzazione del paziente.

Razionale dell’ossigenoterapia

Nell’insufficienza respiratoria cronica secondaria a BPCO, l’ossigeno terapia di lungo termine (OTLT) si è dimostrata in grado di:

  1. aumentare la sopravvivenza
  2. migliorare la qualità di vita e la performance neuropsichica
  3. ridurre i costi grazie alla riduzione del numero di ricoveri e delle giornate complessive
    di degenza

Indicazioni dell’ossigenoterapia

La prescrizione di ossigeno terapia a lungo termine è da ritenersi appropriata nell’insufficienza respiratoria cronica secondaria a BPCO in fase stabile e regime ottimale di terapia farmacologica con valori di PaO2 continuativamente:

  • Indicazione assoluta
    • PaO2 < 55 mmHg
  • Indicazione relativa
    • 55 < PaO2 <60 mmHg, purchè sia presente almeno uno dei seguenti criteri aggiuntivi:
      • policitemia (Htc>55%)
      • segni di ipertensione polmonare
      • segni di ipossia tissutale
        • edemi da scompenso cardiaco dx
        • peggioramento dello stato mentale
      • cardiopatia ischemica

La OLTL può essere prescritta ad altre patologie appartenenti o meno all’apparato respiratorio dove sia stata documentata un’ipossiemia inferiore ai 55 mmHg mediante emogas analisi arteriosa quali:

  • fibrosi polmonare
  • malattie osteoarticolari
  • malattie neuromuscolari
  • malattie neuromuscolari
  • malattie cardiovascolari
  • neoplasie polmonari

La prescrizione dell’ossigeno

La G.U. n. 4 del 7 gennaio 2010, nel SO n. 5 (D.Lgs. 219/2006 – art. 100) ha pubblicato i provvedimenti di attribuzione all’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) dell’ossigeno terapeutico, equiparando di fatto ogni bombola di ossigeno ad una confezione di farmaco.

  • D.Lgs. 219/2006 – art. 100
    • Le bombole e gli altri contenitori di ossigeno, ed eventualmente di altri gas medicinali da individuarsi con decreto del Ministro della Salute, possono essere forniti direttamente al domicilio dei pazienti, alle condizioni stabilite dalle disposizioni regionali
  • Nella seduta del 13.02.2007, la Commissione Tecnico Scientifica dell’AIFA ha stabilito e reso successivamente noto con il prot. n. 25501/I.8.f.e del 09.03.2007 che la Nota 58 è da ritenersi abolita
    • rendendo dunque la dispensazione dell’ossigeno, sia liquido che gassoso, inserita nel Prontuario della Distribuzione Diretta (PHT) ed erogabile direttamente ai pazienti in dimissione al fine di garantire una continuità assistenziale ospedale-territorio

Attualmente in commercio sono presenti:

  • L’ossigeno gassoso in classe A-PHT concedibile a carico del SSN
  • L’ossigeno liquido in classe A-PHT soggetto a Piano terapeutico (PT) concedibile a carico del SSN
  • L’ossigeno in classe C non concedibile a carico del SSN
  • L’ossigeno in classe H solo per uso ospedaliero
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Ossigenoterapia domiciliare a lungo termine (OTLT)

La prescrizione di ossigenoterapia domiciliare a lungo termine (ossigeno liquido o concentratore di ossigeno) è prevista per i pazienti affetti da insufficienza respiratoria cronica.

Per la prescrizione l’assistito deve recarsi all’Ufficio Protesica dell’ASL di residenza con:

  • il Piano Terapeutico di durata massima annuale rilasciato dal Medico Specialista Pneumologo, Anestesista o Pediatra (per i minori) di una Struttura pubblica o accreditata
  • Carta regionale dei servizi

L’Ufficio provvede ad attivare la Ditta fornitrice appaltata per avviare l’assistenza a domicilio e garantire una forniture periodica di:

  • ossigeno
  • materiale di consumo necessario al corretto trattamento
    • umidificatori
    • cannule nasali
    • maschere
    • prolunghe
    • unità portatile
  • manutenzione dei dispositivi
  • disponibilità tramite numero verde per eventuali emergenze

Tra i doveri dell’assistito rientrano:

  • attenersi alle indicazioni terapeutiche (riguardo alle ore di trattamento e alla regolazione del flusso di ossigeno) evitando un utilizzo inappropriato del farmaco
  • comunicare all’ASL di residenza qualsiasi variazione di residenza, di domicilio o di riferimenti telefonici così come la necessità di recarsi all’estero, il ricovero ospedaliero di durata superiore a 3 giorni, il ricovero in RSA/RSD/hospice o altre situazioni che comportino la sospensione o la chiusura del trattamento
  • rivolgersi allo Specialista per il monitoraggio del trattamento e per il rinnovo del piano terapeutico

Ossigenoterapia domiciliare a breve termine (OTBT)

In caso di bisogno, il Medico di famiglia può prescrivere ossigeno gassoso per un utilizzo massimo di un mese.

Se la necessità di ossigeno si protrae la successiva ricetta medica deve essere preventivamente autorizzata rivolgendosi all’ASL di residenza.

L’ossigeno gassoso, prevalentemente usato per trattamenti acuti e a breve termine, può essere erogato direttamente dalla ASL di residenza del paziente o, in alternativa, dalle farmacie convenzionate sulla base di una ricetta rossa SSN (l’ossigeno è escluso dal processo di dematerializzazione della ricetta SSN cartacea).

In ogni caso il medico è sempre tenuto a riportare sulla prescrizione il dosaggio ed il numero di bombole.

Nel caso in cui l’ossigeno gassoso sia prescritto dal Medico su Ricetta Rossa SSN:

  • È possibile prescrivere non più di due bombole a ricetta, ad eccezione dei pazienti con esenzione per patologia cronico-invalidante (DM 329/99e s.m.) o per malattia rara (DM 279/01), per cui è possibile prescrivere tre bombole per ricetta fino a coprire un massimo di 60 giorni di terapia.
  • Le esenzioni applicabili sono:
    • per patologia cronico-invalidante (024,048,049,050,051,052)
    • per malattia rara
    • per status e invalidità (3G1,3G2,3L1,3M1,3C1,3 N1,3S1,3T1,3V1,3V2)
    • per reddito (6R2, 6R3).
  • In assenza di esenzione è previsto il pagamento della quota fissa da parte del paziente.

ll farmacista è tenuto a:

  • erogare in presenza di esenzione per patologia cronico-invalidante o malattia rara fino a tre bombole per ricetta senza pagamento della quota fissa da parte del paziente;
  • erogare in presenza di esenzione per status e invalidità (3G1,3G2,3L1,3M1,3C1,3 N1,3S1,3T1,3V1,3V2) e per reddito (6R2, 6R3), fino a due bombole per ricetta senza pagamento della quota fissa da parte del paziente;
  • erogare in assenza di esenzione fino a due bombole per ricetta con pagamento della quota fissa da parte del paziente (2 € a confezione/bombola, massimo 4 € a ricetta);

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